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D.M. 19/08/1996

4.4 Porte Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza. I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento. Le porte devono essere di costruzione robusta. Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza.

4.5 Scale

4.5.1 Generalità Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1.

4.5.2 Gradini, rampe, pianerottoli I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata). Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purchè la pedata sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe. Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio. I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale. Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico.

4.5.3 Ventilazione I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 , con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rilevatori di incendio o manualmente in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

4.5.4 Scale di sicurezza esterne Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati

a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m

b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco

c) la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli even tuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

4.6 Ascensori - Scale mobili Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni antincendio previste al punto 2,5 del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987). Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio. Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio da realizzarsi secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994). Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili nonchè il riporto al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio. Titolo DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

5.1 Disposizioni generali Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio. I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione con la scena e con le aree riservate al pubblico, fatto salvo i magazzini di servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari e le attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono comunicare direttamente con la scena tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e restare aperti per il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali. I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare direttamente con la scena. L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi. E' vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche. Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi prima della rappresentazione e comunque al termine dei lavori. Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere assicurata l'accessibilità alla zona comprendente la scena ed i locali di servizio annessi. In particolare

a) nei teatri di capienza superiore a 1.000 spettatori, il corpo di fabbrica con tenente la scena ed i locali di servizi annessi, deve essere attestato su luoghi scoperti per una frazione non inferiore al 50% del suo perimetro

b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1.000 spettatori, il corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere attestato su spazi scoperti per una frazione non inferiore ad un terzo del suo perimetro. Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere in ogni caso osservati i requisiti minimi per l'accesso all'area di cui al punto 2.1.3.

5.2 Scena separata dalla sala

5.2.1 Caratteristiche della separazione tra scena e sala Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio contenente la scena deve essere separata dai locali di servizio annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuco almeno REI 90. L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sala è il boccascena. Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purchè muniti di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo di autochiusura. La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra riportate, deve essere prevista qualora il teatro abbia capienza superiore a 1.000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 ; la scena deve essere in ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90. Nei teatri con capienza superiore a 1.000 spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza. L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatorio nei luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1.000 spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali, purchè il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 .

5.2.2 Altezza della scena Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale incendio, sviluppatosi nell'area della scena, possano invadere la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala. In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico superiore a 150 deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala, di almeno 2 m. In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore a 150 , è consentito che la copertura della scena sia allo stesso livello della copertura della sala purchè a soffitto, tra palcoscenico ed area riservata al pubblico, sia installato un setto di altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30.

5.2.3 Corridoi, scale, porte, uscite verso l'esterno Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono comunicare direttamente con la scena alle condizioni di cui al punto 5.1, tutti i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, devono comunicare con quest'ultima attraverso corridoi di disimpegno situati all'intorno della scena. Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono essere munite di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate di dispositivo di autochiusura. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse e non può essere inferiore a 1,5 m per quelli al piano del palcoscenico, ed a 1,2 per gli altri piani. I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono condurre all'esterno con percorso di lunghezza non superiore a quella stabilita al punto 4.3.4 se dispongono di almeno due uscite contrapposte, o non superiore a 15 m se dispongono di una sola uscita. Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione all'importanza della scena ed alle necessità funzionali e di sicurezza. Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti di uscite dotate di porte resistenti al fuoco almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o su di una via di uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza e dai Vigili del fuoco per l'attacco di un incendio dall'esterno.

5.2.4 Sipario di sicurezza

5.2.4.1 Caratteristiche Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico. Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi con velocità non minore a 0,25 m/s e resistere ad una pressione di almeno 45 , senza che si verifichino inflessioni che possano compromettere il suo funzionamento. Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

5.2.4.2 Comando del sipario di sicurezza I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in posizioni tale da consentire la facile e sicura manovra, assicurando la completa visibilità del sipario stesso durante la discesa. Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul palcoscenico e l'altro fuori della scena.

5.2.4.3 Protezione del sipario di sicurezza Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena mediante un impianto di raffreddamento a pioggia a comando manuale. Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti dei quadri di manovra del sipario. La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore a 2 l/min per metro quadrato del sipario ed essere distribuita in modo omogeneo su tutta l'area del sipario.

5.2.5 Sistema di evacuazione fumi e calore La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola d'arte. I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati in posizione segnalata e protetta in caso di incendio.

5.2.6 Locali di servizio alla scena

5.2.6.1 Camerini e cameroni I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena. Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi di disimpegno e le scale previste al punto 5.2.3. Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e cameroni è consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest'ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120.

 

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